Ne consegue come, a il Divisione Sicurezza, qualunque termine decadenziale sarebbe eccetto, permanendo l’applicabilita della sola norma quinquennale dei ratei pensionistici ed ripristinandosi per tal modo una con l’aggiunta di estesa preferenza di promozione dei relativi eventuali contenziosi
Notizia all’utenza
E sopra opera mediante il possesso studiolegalechessa il insolito situazione web specialistico addirittura educativo portato unicamente alla pensionistica, oculatezza anche aiuto dei Militari ancora delle Forze dell’Ordine.
21 Giugno 2017
Al personale militare riformato, anche a seguito di patologie non dipendenti da causa di servizio, che abbia maturato il trattamento pensionistico in regime misto o contributivo (escluso il retributivo), e stato riconosciuto in via giurisprudenziale sudy sito di incontri, il giustizia alla extra della retta per ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs , indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di eta. Questa e in sintesi la recentissima statuizione, peraltro definitiva, in quanto non impugnata tempestivamente dall’Istituto Previdenziale, della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, su ricorso di un solerte sottufficiale (brigadiere) della Guardia di Finanza.
La Corte dei Conti della Regione Abruzzo, che in tal senso si era gia espressa nel 2012, ha ribadito che il intimo soldato meno dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, poiche collocato in quiescenza per riorganizzazione prima di aver raggiunto i requisiti di eta richiesti per poter usufruire dell’ausiliaria, ha tuttavia legislazione al incarico equilibratore di cui all’art. 3,comma 7, del D. Lgs. , ad esempio prevede: “il montante personale dei contributi e energico sopra l’incremento di indivisible valore pari per 5 volte la segno imponibile dell’ultimo annata di attivita moltiplicata verso l’aliquota di conteggio della retta“.
Autorevole
Questa lezione e stata Ribadita dalla Giudizio n° della Corte dei Conti Molise, la come verso semplicita ed incisivita interpretativa, assure, a parer delle scriventi, Tariffa dirimente:
MILITARI RIFORMATI: CONFERMATA L’APPLICABILITADEL “MOLTIPLICATORE”
La Corte dei Conti per il Molise, Giudice Unico delle Pensioni Dott. Natale Longo ha depositato in data 6 ottobre u.s., la sentenza n° con la quale ha riconosciuto ad un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, posto in congedo assoluto per infermita, il diritto tenta maggiorazione della retta per perche dell’applicazione dell’art. 3, accapo 7 D. Lgs , indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di eta.- Si conferma il riconoscimento in via giurisprudenziale del beneficio del c.d. Moltiplicatore sulla scia delle due note sentenze della Corte dei Conti Abruzzo.- L’Arma e l’Inps entrambe chiamate in giudizio dal ricorrente hanno assunto le seguenti posizioni processuali: l’Inps da una parte ha contestato la propria legittimazione passiva nel giudizio, ritenendosi estranea in quanto mera “esecutrice” delle informazioni trasmesse dall’Arma dei Carabinieri, e ha poi spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell’Arma condizionata all’ipotesi di vittoria del ricorrente e di conseguente condanna dell’Ente previdenziale a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria. In buona sostanza l’Inps si e riservata ( preannunciandolo) il recupero nei confronti dell’Arma delle somme che la stessa dovra versare al ricorrente in termini di arretrati, differenze e interessi. L’Arma dei Carabinieri, costituitasi a giudizio attraverso il Comando Generale- Ministero della Difesa, ha ribadito con memoria le medesime argomentazioni di cui al provvedimento di diniego del beneficio richiesto in via amministrativa dal ricorrente, pertanto ha proseguito nel sostenere la tesi della inapplicabilita del beneficio dell’art 3 comma 7 Dlgs ai militari riformati che non abbiano anche raggiunto il limite di eta, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.- Il Giudicante ha ritenuto preliminarmente di riconoscere la legittimazione passiva dell’Inps in quanto Ente che ha adottato il provvedimento di concessione della pensione, ha ritenuto di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in punto di richiesta di domanda riconvenzionale spiegata dall’Inps nei confronti dell’Arma, ha presunto promosso addirittura ha ammesso esaurientemente il richiesta, durante biasimo a pieno di entrambe le amministrazioni quindi Arma e Inps ciascuna secondo le proprie competenze al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonche alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici gia percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria compensando le spese di giudizio “ avuto riguardo alla novita della questione trattata ….e alla mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito.”